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ACIDI GRASSI NEGLI ALIMENTI: NOVITA'

Sep 28, 2020

Il Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione del 23 settembre 2020 modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti.

In particolare sono modificati i limiti per i seguenti alimenti:

Prodotti alimentari (1)

4.1

3-monocloropropandiolo (3-MCPD)

4.1.1

Proteina vegetale idrolizzata (30)

4.1.2.

Salsa di soia (30)

4.2

Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo

4.2.1.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.2.2 e degli oli di oliva vergini (*)

4.2.2.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

4.2.3.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (in polvere)

4.2.4.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (liquidi)

4.3.

Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD (****)

4.3.1.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, che rientrano nelle seguenti categorie, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.3.2 e degli oli di oliva vergini (*)
- oli e grassi di cocco, mais, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva (composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) (*) e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria;
- altri oli vegetali [compresi gli oli di sansa di oliva (*)], oli di pesce e oli di altri organismi marini e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria;
- miscele di oli e grassi appartenenti alle due categorie summenzionate.

4.3.2.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

4.3.3.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (in polvere)

4.3.4.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (liquidi)

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