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Acidi Grassi Trans

May 14, 2019

Gli operatori (alimentari) che forniscono prodotti alimentari non destinati direttamente al consumatore finale, ma ad altri operatori del settore, devono fornire a questi ultimi le informazioni sulla quantità di acidi grassi trans, diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale, quando tale quantità supera i 2 grammi per 100 grammi di grassi.

Gli alimenti non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al 1° aprile 2021.

Si suggerisce pertanto di provvedere, per alimenti nei quali sono o possono essere presenti acidi grassi trans, alla verifica del contenuto di acidi grassi trans come sopra descritto ed eventualmente a controllo dell'etichettatura.

Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L110 del 25 aprile 2019 nella quale è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2019/649 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi grassi trans diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale”.